La prima volta in cui l'Europa ha deciso di
non permettere i brevetti software è stato nel 1974 quando
la convenzione europea sui brevetti è stata ratificata.
La convenzione europea sui brevetti
(European Patent Convention - EPC) è un'accordo non legato all'Unione Europea.
È un'accordo multinazionale separato che è stato sottoscritto inizalmente nel 1974, e successivamente altre nazioni ne sono entrate a far parte. L'ufficio brevetti europeo è stato creato tramite questo accordo, e gli stati membri dell'organizzazione europea dei brevetti (European Patent Organisation, sostanzialmente l'ente che controlla l'ufficio brevetti europeo) hanno incorporato i principi di fondo della convenzione europea sui brevetti nelle proprie leggi nazionali.
L'articolo 52 dell'EPC definisce la brevettabilità piuttosto chiaramente.
É possibile trovare il
testo completo di tale articolo qui. Esso stabilisce nel secondo paragrafo che "metodi matematici" e "programmi per computer" sono invenzioni non brevettabili. Al terzo paragrafo stabilisce inoltre che tale esclusione da brevettabilità "è legata a questioni e attività in quanto tali."
L'intero problema dei brevetti software
in Europa è nato da come il sistema sui brevetti
ha modificato l'interpretazione delle parole "in quanto tali".
Il buon senso non darebbe grosso peso a quelle parole finali. È evidente che esistono, con o senza quel paragrafo, diverse invenzioni tecniche nelle quali metodi matematici o algoritmi giochino un ruolo d'ausilio. L'insaziabile sistema dei brevetti, tuttavia, si è aggrappato a quelle due parole senza freni. E così è stato detto: "Ciò significa che è sufficiente trovare un alibi tecnico e possiamo brevettare il software dicendo che non brevettiamo il software in quanto tale. Brevettiamo il software dipingendolo come parte integrante di un'invenzione tecnica."
L'ufficio europeo dei brevetti (EPO) ha utilizzato questo approccio oltre ogni immaginazione.
Per loro, ad esempio, un indicatore di avanzamento (cioè la barra di progresso che si trova in quasi tutte le finestre che mostrino uno stato di avanzamento di una particolare azione) è un'invenzione tecnica e non software. Come giustificano una tale classificazione? Dicono che l'indicatore di avanzamento consente un uso più efficiente di una risorsa o di una periferiche, e che uno schermo è una periferica tecnica con un numero limitato di punti sullo schermo.
Hanno coniato il termine mostruoso "invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici".
Hanno insegnato ai legali specializzati nei brevetti, a presentare meri concetti software e matematici in un modo compatibile con la strana logica dell'ufficio brevetti europeo (EPO). E ora essi e i loro politici amici, e le grosse corporazioni con i loro interessi specifici, vogliono elevare un'interpretazione dubbia della convenzione europea sui brevetti a direttiva dell'Unione Europea.
Non ci si faccia fuorviare dalla storiella
"invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici".
Contrariamente a quanto viene detto, non c'è nulla di realmente tecnico in nessuna di esse. Il livello di un tale alibi tecnico è estremamente basso. Gli avvocati utilizzano sempre le stesse argomentazioni e gli stessi schemi (di reti di calcolatori e simili "configurazioni tecniche") per ottenere brevetti sul software.
È possibile ottenere maggiori informazioni sul termine improprio
"invenzioni attuate per mezzo di elaboratori
elettronici" qui.
Oppure se si è psicologicamente preparati per vedere un piccolo mercato degli orrori di tali "invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici", come un carrello della spesa o il concetto di ordinare
un bene attraverso il cellulare, allora si dia uno sguardo a questo.
Cliccate qui per saperne di più su una possibile direttiva europea sui brevetti software